Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31687 - pubb. 18/07/2024
Contratti di mutuo ipotecario: clausole che limitano la variazione dei tassi di interesse e azione collettiva inibitoria
Corte Giustizia UE C-450/22, 04 Luglio 2024. Pres. Lycourgos. Est. Spineanu-Matei.
Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratti di mutuo ipotecario – Clausole che limitano la variazione dei tassi di interesse –
Clausole dette “di tasso minimo” – Azione collettiva inibitoria dell’utilizzo di tali clausole e diretta alla
restituzione delle somme pagate a tale titolo, che coinvolge un numero rilevante di professionisti e di
consumatori – Chiarezza e comprensibilità di dette clausole – Nozione di “consumatore medio
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”
omissis
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
devono essere interpretati nel senso che:
consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una
clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi
professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di
contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.
2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi
professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato
di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale
basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche
di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se,
durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola
è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva
93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto
dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione
pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo
ipotecario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale