Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31653 - pubb. 12/07/2024

Le Sez. Un. danno rilievo al profilo soggettivo ed alla condizione di sofferenza dell'incolpato

Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Giugno 2024, n. 16682. Pres. Virgilio. Est. Garri.


Disciplinare magistrati - Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Condotta scorretta - Abitualità e gravità - Concorrenza dei requisiti - Necessità - Esclusione - Fondamento



Per la configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 109 del 2006 (comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori) non è richiesto che la condotta scorretta del magistrato sia, al contempo, grave ed abituale, essendo sufficiente - alla stregua del tenore testuale della disposizione, nella quale i due aggettivi sono separati da una congiunzione disgiuntiva - che ricorra uno solo di tali requisiti, sicché anche una singola condotta, se grave, consente di ravvisare la violazione. (massima ufficiale)




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