Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31650 - pubb. 12/07/2024

Cancellazione volontaria dall'albo ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale

Cassazione civile, sez. III, 12 Giugno 2024, n. 16385. Pres. Travaglino. Est. Fiecconi.


DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - Avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Cancellazione volontaria dall'albo - Causa di interruzione del processo - Esclusione - Fondamento



La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore. (massima ufficiale)




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