Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31648 - pubb. 12/07/2024

Modalità di produzione in giudizio dei documenti e preclusione di utilizzo dei documenti irritualmente prodotti

Cassazione civile, sez. III, 07 Giugno 2024, n. 15969. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.


PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irritualmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento - Fattispecie



Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente acquisiti al materiale probatorio utilmente scrutinabile, benché privi di specifica indicizzazione, i documenti prodotti in primo grado dalla parte convenuta, in assenza di obiezioni al riguardo della controparte). (massima ufficiale)




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