Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31520 - pubb. 31/08/2021
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Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 1999, n. 8160. Pres. De Musis. Est. Altieri.
APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Precedenti pagamenti da parte della banca di assegni emessi dal correntista in assenza di provvista - Stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito - Prova - Configurabilità - Esclusione - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti
L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, "per facta concludentia", dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che, nel rigettare la domanda di un correntista di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento di un assegno bancario da lui emesso per carenza di provvista, avevano escluso la configurabilità, prospettata dallo stesso correntista, di una intervenuta novazione della originaria convenzione di massimo scoperto, con elevazione dello stesso, desumibile dalla circostanza che la banca aveva onorato alcuni assegni emessi in assenza di provvista). (massima ufficiale)
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