Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31516 - pubb. 19/01/2019

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Cassazione civile, sez. I, 21 Febbraio 2003, n. 2642. Pres. Olla. Est. Cappuccio.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - Durata del preavviso - Disciplina convenzionale - Preavviso di un solo giorno - Ammissibilità (nella disciplina anteriore alla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore) - Limiti - Fattispecie



Nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 cod. civ. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e - anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede "in executivis". (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui, denunciandosi vizio di motivazione, si tendeva a sostenere l'abusività in concreto del recesso come esercitato, sul rilievo che detta censura si risolveva in realtà nella richiesta di un ulteriore giudizio di merito, senza evidenziare lacune o incongruenze logiche della sentenza impugnata). (massima ufficiale)




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