Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31514 - pubb. 28/07/2020

.

Cassazione civile, sez. I, 23 Marzo 2004, n. 5720. Pres. Saggio. Est. Celentano.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - Apertura garantita da fideiussione - Prescrizione dell'azione della banca verso il fideiussore - Decorrenza - Dalla data del recesso della banca o della chiusura del conto



Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente. (massima ufficiale)




Testo Integrale