Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31502 - pubb. 24/01/2020

.

Cassazione civile, sez. I, 24 Dicembre 2020, n. 29576. Pres. De Chiara. Est. Di Marzio.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Contratti bancari - Interessi creditori e debitori - Mancata pattuizione - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Necessità - Conseguenze



In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi. (massima ufficiale)




Testo Integrale