Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31360 - pubb. 07/06/2024
L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda
Cassazione civile, sez. III, 23 Aprile 2024, n. 10868. Pres. Travaglino. Est. Fanticini.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione - Qualificazione implicita della domanda - Esclusione - Fattispecie
L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia). (massima ufficiale)
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