Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31332 - pubb. 04/06/2024
Pignoramento presso terzi: assegnazione di crediti a seguito di ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c. e giudizio di merito per chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito assegnato
Tribunale Cuneo, 24 Aprile 2024. Pres. Albengo. Est. Berardi.
Esecuzione forzata - Presso terzi - Mancata dichiarazione del terzo - Assegnazione - Ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c. - Autonomo giudizio di merito per chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito assegnato
In caso di ordinanza di assegnazione di crediti, resa a seguito dell’operare della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., ormai inoppugnabile perché sono stati vanamente esperiti tutti i mezzi di tutela endoesecutivi, il terzo pignorato non può agire, promuovendo un autonomo giudizio di merito, nei confronti del creditore procedente per chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito assegnato e la ripetizione dell’indebito costituito dall’assegnazione di tale credito, ostandovi il consolidato principio della stabilità degli effetti dell’ordinanza di assegnazione, quale provvedimento conclusivo dell’esecuzione forzata.
È, conseguentemente, inammissibile una domanda di sequestro conservativo proposta ante causam dal terzo pignorato correlata ad una promuovenda azione di ripetizione di indebito di tale natura (nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha precisato che non sarebbe stato configurabile, in ogni caso, alcun indebito perchè il credito assegnato non era stato ancora riscosso dal creditore procedente). (Roberto Natoli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Roberto Natoli
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