Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31007 - pubb. 09/04/2024

Concordato preventivo di gruppo: carenze informative e documentali e concessione di termine per la modifica del piano e della proposta

Tribunale Bologna, 13 Marzo 2024. Pres. Liccardo. Est. Rimondini.


Concordato preventivo – Gruppo di imprese – Difficoltà del commissario nell’acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per svolgere i compiti di cui all’art. 105 CCI



Nel caso di specie, ove i Commissari giudiziali, in presenza di domanda di concordato preventivo di gruppo, hanno dato conto di aver riscontrato considerevoli difficoltà nell’acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per svolgere i compiti descritti dall’art. 105 CCI, il tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta, rispetto alla quale i Commissari Giudiziali ed il Pubblico Ministero non hanno presentato osservazioni, di concessione di un termine 45 giorni per la modifica del piano e della proposta, per la redazione della quale le società ricorrenti hanno dato atto di aver già ottenuto la disponibilità dell’attestatore e dei professionisti che li hanno assistiti sinora.


Il tribunale ha altresì disposto che:
- va confermata la necessità che le ricorrenti redigano e depositino con puntualità dei rendiconti mensili (alla fine di ogni mese) riferiti al current trading, ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del piano, in modo da consentire agli organi della procedura di monitorare l’andamento delle società, vista la rilevanza di tali dati per il buon esito della procedura;
- nel termine concesso, le ricorrenti possano presentare eventuali difese in relazione alla domanda, proposta in via subordinata, dal Pubblico Ministero di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
- i Commissari proseguano l’attività di vigilanza sia sulla base delle informazioni e dei rendiconti resi dalle ricorrenti, direttamente e/o tramite società di revisione per compiere le necessarie verifiche degli assetti organizzativi e delle scritture contabili delle Società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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