Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31004 - pubb. 26/03/2024

Non opera l'omologa c.d. trasversale quando la proposta non prevede un plusvalore da continuità e l’apporto del terzo è costituito da finanza esterna

Tribunale Mantova, 14 Marzo 2024. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.


Concordato preventivo – Omologazione trasversale ex art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte CCI (c.d. cross class cram down) – Approvazione da parte di una sola classe “svantaggiata o “maltrattata” – Sufficienza


Concordato preventivo – Mancanza di valore eccedente quello di liquidazione – Omologazione trasversale ai sensi dell’ex art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte CCI – Ammissibilità – Esclusione



Ai fini della omologazione c. d. trasversale del concordato preventivo di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte CCI, è sufficiente che abbia votato favorevolmente anche solo una classe di creditori “svantaggiata” o “maltrattata”, creditori cioè che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione in quanto tale risultato ermeneutico non contrasta palesemente con l’equivoco dato letterale della norma interna ed è pienamente aderente al testo di cui all’art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019.


Ove la proposta concordataria non preveda un plusvalore da continuità da distribuire ai creditori e l’apporto del terzo sia costituito da finanza esterna, non può operare la regola di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte CCI in quanto non si verifica una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR e, pertanto, non vi è ragione per derogare alle “ordinarie” regole di approvazione del concordato fissate dall’art. 109 CCI: in tal caso, viene meno ogni collegamento tra le vicende economiche dell’impresa resasi cessionaria dell’azienda già di proprietà della società proponente il concordato preventivo e le prospettive di soddisfacimento dei creditori della classe “svantaggiata” o “maltrattata”.


[Nel caso di specie l’apporto finanziario da parte della società resasi cessionaria dell’azienda è stato qualificato come finanza esterna e non come valore eccedente quello di liquidazione]. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)



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