Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30969 - pubb. 03/04/2024

Revoca della dichiarazione del concordato preventivo e conferma delle misure protettive

Tribunale Ferrara, 29 Febbraio 2024. Pres. Giusberti. Est. Ghedini.


Concordato preventivo – Dichiarazione di inammissibilità – Revoca della corte d’appello – Attuazione della decisione della corte – Misure protettive



Nell’ipotesi in cui la corte d’appello revochi il decreto di inammissibilità del concordato preventivo, il tribunale, per dare esecuzione alla decisione della corte e consentire la prosecuzione del percorso concordatario, deve confermare le misure protettive a suo tempo attivate.


Il termine di trenta giorni di cui all’art. 55 comma 3 CCI deve, in tal caso considerarsi sospeso dalla data della pronuncia di inammissibilità per iniziare di nuovo a decorrere da quella di iscrizione della sentenza della Corte di Appello nel Registro delle Imprese.


[Nel caso di specie, dei trenta giorni di durata delle misure protettive previsti dall’art. 55, comma 3, CCI, prima della dichiarazione di inammissibilità ne erano già trascorsi ventisei.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale