Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30879 - pubb. 22/03/2024

Corte di Cassazione - Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia può dare luogo a due vizi: nullità della sentenza per error in procedendo o vizio di motivazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Marzo 2024, n. 6044. Pres. Bruschetta. Est. Caradonna.


Processo civile – Chiesto e pronunciato – Violazione – Vizio



Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e l'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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