Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30858 - pubb. 19/03/2024

Diritto del debitore e comitato dei creditori alla consultazione del fascicolo della procedura di liquidazione giudiziale

Tribunale Ferrara, 14 Febbraio 2024. Pres., est. Giusberti.


Liquidazione giudiziale - Consultazione del fascicolo della procedura - Debitore e comitato dei creditori



Il debitore e il comitato dei creditori hanno la facoltà di accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice delegato, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico della procedura di liquidazione giudiziale formato ai sensi dell’art. 199, comma 1, CCI, ad eccezione di quelli di cui il giudice ha ordinato “la secretazione”, ossia di quelli che sono “custoditi nel fascicolo riservato”, cui si riferisce espressamente lo stesso art. 199 citato.


Non è dunque condivisibile la tesi che sostanzialmente parifica la posizione del debitore a quella dei creditori non componenti del comitato e dei terzi, per i quali invece la legge richiede, per l’accesso agli atti del fascicolo fallimentare, a differenza del debitore, una preventiva autorizzazione, fondata su un’istanza che indichi specificamente gli atti e i documenti e l’interesse specifico ed attuale alla loro consultazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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