Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30823 - pubb. 13/03/2024

Erogazioni di carattere promozionale a favore di associazioni sportive dilettantistiche e presunzione di inerenza del costo

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Marzo 2024, n. 6079. Pres. Manzon. Est. D'Aquino.


Erogazioni di carattere promozionale - A favore di associazioni sportive dilettantistiche - Limite di euro 20.000 - Presunzione assoluta di inerenza del costo



Le erogazioni di carattere promozionale sino a € 200.000 a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ricorrendo i requisiti normativi della fattispecie (soggettivo, quantitativo, finalità di promozione dell'immagine ed attività promozionale effettiva), costituiscono presunzione assoluta di inerenza del costo.


Il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor, trattandosi di presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi. Si è osservato, in particolare, come la scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività di impresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all’investimento.


In presenza, pertanto, dei requisiti normativi della fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale), per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti».


[Nella specie, la contestazione riguardava l’incoerenza dei costi sostenuti rispetto ai ricavi (come emerge dalla sentenza impugnata) e, pertanto, la loro incongruità rispetto al fatturato e al reddito, incongruità che – a termini dell’art. 90, comma 8, pro tempore il. N. 289/2002, non può essere oggetto di contestazione. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suindicati principi.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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