Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30812 - pubb. 12/03/2024

Errore percettivo del giudicante sul contenuto del ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Marzo 2024, n. 6078. Pres. Tinarelli. Est. D'Aquino.


Ricorso per cassazione – Errore percettivo sul contenuto – Revocazione



La svista percettiva sul contenuto del ricorso per cassazione costituisce motivo di revocazione.


Il fatto non percepito dal collegio giudicante può essere rappresentato anche «da una porzione del ricorso per cassazione proposto dal contribuente» (Cass., Sez. V, 1° settembre 2022, n. 25752).


Anche l’errore percettivo di uno degli atti di causa e, in particolare, del ricorso per cassazione, atto interno per eccellenza, può essere oggetto di errore percettivo, sicché «qualora l'atto difensivo depositato dalla parte sia stato falsamente rappresentato, e sia pertanto rimasto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ricorre il vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.»
Ne consegue che l’errore di lettura degli atti di causa, tale da avere indotto una svista di carattere meramente percettivo, può integrare errore revocatorio.


[Nella specie, il ricorrente deduceva «La C.T.R., in tal caso, sembra incorrere nella denunciata violazione (…) atteso che, nella presente fattispecie, pacificamente avente ad oggetto avvisi di accertamento per l’annualità 2007, scaturenti da p.v.c. della Guardia di Finanza redatto in data 5 giugno 2015 e notificati a controparte in data 14, 21 e 22 dicembre 2015 (come specificato a pag. 2 dell’odierno ricorso), avrebbe dovuto essere applicato il raddoppio dei termini decadenziali per l’attività di accertamento, di cui all’art. 37, commi 24, 25 e 26 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006». L’avere inframezzato il periodo principale relativo alla notifica degli avvisi di accertamento («avvisi di accertamento (…) notificati a controparte in data 14, 21 e 22 dicembre 2015») con il periodo incidentale relativo al PVC («scaturenti da p.v.c. della Guardia di Finanza redatto in data 5 giugno 2015») ha ingenerato nel collegio giudicante una svista di lettura, inducendo a ritenere che la data di notificazione di dicembre 2015, chiaramente riferita alla redazione degli atti impositivi, fosse impropriamente da ascrivere alla redazione del PVC.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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