Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30787 - pubb. 07/03/2024
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio
Cassazione civile, sez. II, 08 Gennaio 2024, n. 448. Pres. Giusti. Est. Rolfi.
AVVOCATO - Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato della parte appellata - Solidarietà delle parti circa l’obbligo di pagare il compenso degli avvocati ex art. 68 L.P.F. - Esclusione - Fondamento
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno. (massima ufficiale)
Testo Integrale