Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30757 - pubb. 01/03/2024

È possibile l’apertura della liquidazione giudiziale c.d. omisso medio in presenza di concordati omologati prima del Codice della crisi

Tribunale Siracusa, 30 Gennaio 2024. Pres. Milone. Est. Maida.


Concordato preventivo – Omologati sotto la vigenza della legge fallimentare – Risoluzione – Fallimento omisso medio – Disciplina applicabile



La fase esecutiva dei concordati preventivi omologati sotto la vigenza della legge fallimentare deve seguire le vecchie regole, con la conseguenza che l'omessa risoluzione del concordato nei termini produce il solo effetto di stabilizzare la falcidia e non anche l'impossibilità di far valere in giudizio la persistenza dell'insolvenza e provocare così l'apertura della procedura concorsuale maggiore, la quale soggiace tuttavia interamente al Codice della Crisi e deve quindi essere correttamente individuata nella "liquidazione giudiziale".


In proposito occorre ribadire che non osta all'apertura di tale procedura il disposto di cui all'art. 119, comma 7, CCI, trattandosi di norma che attiene alla risoluzione dei concordati e non ai presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, la cui applicazione, per i motivi sopra illustrati, rimane confinata ai concordati preventivi aperti a seguito di domanda depositata dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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