Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30646 - pubb. 15/02/2024

Non costituisce abuso del concordato fallimentare la proposta del terzo che prevede in suo favore una eventuale eccedenza

Tribunale Palermo, 22 Novembre 2023. Pres. Rini. Est. Lupo.


Concordato fallimentare - Abuso dello strumento - Proposta del terzo che prevede in suo favore una eventuale eccedenza



Per la configurabilità dell'eventuale abuso dell'istituto del concordato preventivo, non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente, anche in relazione alle soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta inadeguata; è invece necessario che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l'intento di perseguire finalità diverse da quelle per cui lo strumento è predisposto.


Deve pertanto ritenersi ammissibile la proposta proveniente da un terzo, che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poiché essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 cod. proc. civ., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale