Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30560 - pubb. 03/02/2024

Mandataria non autorizzata alla riscossione di crediti

Tribunale Arezzo, 24 Gennaio 2024. Est. Rodinò di Miglione.


Cessione in blocco di crediti - Delega a mandataria



... osservato che la cessionaria mandante si è avvalsa di una mandataria non autorizzata all'attività promossa, con la conseguenza che, in applicazione del principio sancito dall'art. 182 cpc, debba concedersi termine alla società titolare del credito per regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante conferimento del potere di rappresentanza a soggetto debitamente autorizzato;
ritenuto pertanto, riqualificata l'istanza come sollecitazione dei poteri officiosi del GE ex art. 484 cpc, doversi rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (senza assegnazione, quindi, dei termini per il giudizio di merito), ma che tuttavia debbano comunque sospendersi le sole attività di vendita per un periodo di tempo utile ad acquisire la documentazione sopra indicata;
pqm
rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
sospende le sole operazioni di vendita, revocando l'asta fissata per il 25 gennaio 2024 e disponendo la restituzione, a cura del delegato, delle cauzioni agli offerenti telematici ed analogici;
assegna termine di 90 gg al creditore procedente per la regolarizzazione della costituzione in giudizio secondo quanto esposto in parte motiva, rinviando la procedura all'udienza del 15 maggio 2024 ore 13:00.



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova


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