Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30394 - pubb. 10/01/2024

Ammissibilità della liquidazione controllata con sola finanza esterna

Tribunale Nola, 12 Dicembre 2023. Pres. Beatrice. Est. Paduano.


Liquidazione Controllata - Debitore privo di redditi e beni - Proposta sorretta solo da finanza esterna - Ammissibilità



È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”).
Milita a favore della tesi che ammette l’apertura della procedura anche in assenza di beni e redditi futuri, la circostanza che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all’art. 233 CCII operato dall’art. 276 CCII, disposizione confermativa della circostanza che la liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Claudio Liguori del foro di Napoli
Massima dell’avv. Astorre Mancini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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