Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30243 - pubb. 05/12/2023

Mediazione: i costi dell’assistenza difensiva obbligatoria determinano la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva

Tribunale Verona, 24 Novembre 2023. Est. Vaccari.


Contrasto dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs, 28/2010 con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sussiste – Necessità di una sua disapplicazione – Sussiste



La disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 , non rispetta, tra i presupposti fissati dalla Corte di Giustizia Ue per poter ritenere le forme di ADR obbligatoria, compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la condizione secondo cui tali ADR non devono generare costi ovvero generare costi non ingenti, poiché, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010), comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.


Il costo per l’assistenza difensiva per le parti che partecipino alla mediazione rimane significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al primo incontro tenuto conto che il regolamento 147/2022 non prevede nemmeno un compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicchè per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)




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