Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30204 - pubb. 29/11/2023
Compenso dell’Avvocato: la Cassazione si pronuncia sulla possibilità per il giudice di disapplicare la tariffa professionale
Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2023, n. 32534. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.
Avvocato – Compenso – Liquidazione da parte del giudice – Facoltà di disapplicare la tariffa
La Suprema Corte ha cassato il decreto con il quale il Tribunale di Vicenza aveva liquidato il compenso dovuto al ricorrente che aveva prestato la propria assistenza a favore di un fallimento in tre diversi giudizi.
Il tribunale aveva, infatti, osservato che: la prima causa, considerata di media difficoltà e di valore indeterminabile, non presentava particolari complessità e si è conclusa con un cambiamento del rito senza difese scritte; pertanto, il tribunale ha riconosciuto il compenso nelle misure minime per le diverse fasi del procedimento tranne che per la fase decisionale; le altre due cause contenevano ripetizioni argomentative della prima, richiedendo la discussione delle stesse questioni, il che consentiva di ritenere dovuto il compenso solo per la fase introduttiva e quella decisionale, e di ridurre riducendo i compensi minimi della metà per gli atti introduttivi.
Il tribunale ha quindi liquidato il compenso totale affermando di poter disapplicare la tariffa professionale quando, in relazione al caso concreto, risulti mancante di ragionevolezza o di proporzione.
La Cassazione ha accolto il ricorso del legale ricordando che:
a) ai fini della liquidazione giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, apportate dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438 del 2023);
b) il compenso matura per la fase di studio della controversia in relazione alle attività previste dall’art. 5, lett. a), del d.m. n. 55/2014, vale a dire “l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente … la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”, a prescindere, evidentemente, dal fatto che la singola controversia abbia questioni, in fatto o in diritto, comuni ad altra trattata dallo stesso avvocato per conto dello stesso cliente, posto che la percezione stessa della comunanza delle questioni tra le diverse controversie segue e non precede la fase di studio degli atti e la ricerca dei relativi documenti;
c) il compenso relativo alla fase decisionale matura, poi, in ragione delle attività previste dall’art. 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014, vale a dire, tra l’altro, “le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti … la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, … l’esame … del provvedimento conclusivo…”;
d) in tema di liquidazione dei compensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile (come l’impugnazione di licenziamento illegittimo) dev’essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass. n. 22719 del 2022). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luca Graldi
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