Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30012 - pubb. 31/10/2023
Tribunale di Rimini: ribadita l’inammissibilità della liquidazione controllata in assenza di beni o redditi futuri
Tribunale Rimini, 05 Ottobre 2023. Pres., est. Miconi.
Liquidazione Controllata – Assenza di beni o redditi futuri – Inammissibilità – Differenze con l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente
Con riferimento all’art. 268 CCII, alla luce sia del criterio di interpretazione letterale sia di quello sistematico, la questione della ammissibilità della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni liquidabili o di valori acquisibili, anche in prospettiva, deve essere risolta negativamente.
Sotto il profilo letterale, la predetta disposizione è chiara nel prevedere la possibilità per il sovraindebitato di chiedere la liquidazione “dei suoi beni”, espressamente ricomprendendo all’interno del perimetro applicativo dell’istituto le sole fattispecie in cui nel patrimonio del debitore siano presenti beni, non solo attuali ma anche futuri, da destinare alla procedura ed ulteriori rispetto a quelli indispensabili per il mantenimento suo e della famiglia.
Va preferita un’interpretazione che valorizzi la previsione dello strumento dell’esdebitazione dell’incapiente, in conformità alla ratio ispiratrice, come strumento a disposizione del debitore privo di patrimonio liquidabile, anche in prospettiva futura; mentre la procedura di liquidazione controllata va riservata ai soli casi in cui vi siano effettivamente “beni” da liquidare, siano essi attualmente presenti nel patrimonio del debitore ovvero esclusivamente potenziali, sotto forma di redditi futuri, e ciò anche in armonia con il principio generale di “economicità” della procedura liquidatoria. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale