La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29983 - pubb. 26/10/2023

I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale non sono tra loro gerarchicamente ordinati

Cassazione civile, sez. III, 21 Settembre 2023, n. 26985. Pres. Scarano. Est. Gianniti.


Danno da cd. micropermanente - Art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale - Ordine gerarchico - Esclusione - Obiettività dell’accertamento - Necessità - Conseguenze



In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.. (massima ufficiale)




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