Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29907 - pubb. 13/10/2023

L’accantonamento del TFR su fondo complementare conferisce alle somme versate una destinazione previdenziale

Tribunale Paola, 13 Febbraio 2023. Pres. Scovotto. Est. Ruggiero.


Trattamento di fine rapporto - Accantonamento su fondo complementare - Natura previdenziale



Deve riconoscersi ex art. 12 bis l. 898 del 1.12.1970 all’ex coniuge divorziato il diritto a ricevere una quota del TFR che sia stato fatto confluire in un fondo pensione o di previdenza complementare.


Deve, infatti, affermarsi che l’accantonamento del TFR su un fondo complementare conferisce alle somme versate una destinazione ed una funzione differenti, la quale fa perdere a questi versamenti la loro natura retributiva e fa loro acquisire carattere previdenziale, tanto che essi non saranno più corrisposti al lavoratore alla cessazione del rapporto lavorativo, bensì alla maturazione dei requisiti pensionistici.


La percezione dei medesimi, quindi, viene differita non al momento della cessazione del rapporto di lavoro ma al tempo del verificarsi dei presupposti previdenziali, perdendo, pertanto, la loro natura di TFR. (Francesca Rinaldi) (riproduzione riservata)




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