Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29764 - pubb. 23/09/2023

Sindacato del tribunale nel concordato semplificato

Tribunale Parma, 12 Luglio 2023. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.


Concordato semplificato liquidatorio - Ammissibilità della proposta - Vaglio di ritualità



In tema di concordato semplificato, la valutazione sulla ritualità e quella sulla ammissibilità della proposta non coincidono, in quanto la prima comporta un sindacato di differente e ridotta intensità rispetto alla seconda.


Si deve escludere che la valutazione del tribunale debba assumere portata “notarile” ed arrestarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura ma si deve anche escludere che in sede di apertura, si renda necessaria una disamina della “fattibilità” del piano, riservata invece alla fase dell'omologa.


Il vaglio di ritualità deve tener conto delle caratteristiche dell'istituto che costituisce prosecuzione della composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2 lett. b) CCI, con la conseguenza che il vaglio in questione richiede che il tribunale:


a) verifichi che la relazione depositata dall’esperto ai sensi dell’art 17, comma 8, CCI, oltre ad avere il contenuto prescritto dall’art 25 sexies, comma 1, CCI, si fondi su “attestazioni” attendibili e ragionevoli (Tribunale di Monza 17 aprile 2023, Pres. Giovanetti; Rel. Ambrosio, in www.ilcaso.it), con particolare riguardo: alla prevenzione dell'abuso dello strumento nell'ipotesi in cui la domanda di accesso alla composizione negoziata venga formulata al solo scopo di accedere al concordato semplificato ed alla correttezza e buona fede che ha caratterizzato lo svolgimento delle trattative.


b) che l’accesso alla composizione negoziata sia stato tempestivo e che non siano stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l’interesse dei creditori;


c) che il confronto tra imprenditore e creditori sia stato leale, all’esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa;


d) che le trattative si siano effettivamente svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo e, soprattutto, con l’obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio e ad apportare un reale, seppur minimo, beneficio al ceto creditorio;


e) verifichi l’attendibilità, alla luce dell’iter logico-argomentativo posto alla base della relativa valutazione e della metodologia seguita, del parere reso dall’esperto riguardo ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte con riferimento al giudizio di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria sulla base di dati controllati nel corso della composizione negoziata e si traduca in una prognosi ragionevole;


f) verifichi, seppur in termini di sommaria delibazione, che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio, non sia manifestamente alterativo dell’ordine legale delle cause di prelazione, dei criteri di formazione delle classi e sia strutturato in modo da assicurare ai creditori un'utilità economicamente rilevante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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