Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29704 - pubb. 13/09/2023
Partecipazione e facoltà del debitore all'udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale
Tribunale Catania, 27 Febbraio 2023. Est. De Bernardin.
Liquidazione giudiziale - Apertura - Partecipazione del debitore - Facoltà esporre e documentare la propria posizione rispetto all’istanza
Nell’ambito del procedimento volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale:
a) non vi è obbligo di difesa tecnica in capo al debitore (art. 40 co. 5 CCI) e ciò per una precisa scelta del legislatore che - come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 14/ 2019 - ha voluto: da un lato, evitare che la difesa tecnica potesse aggravare la situazione di insolvenza; dall’altro, evitare che potesse essere pregiudicata la necessaria speditezza del procedimento;
b) coerentemente con quanto precede, il debitore non solo non è obbligato al deposito di atti e documenti con modalità telematiche (art. 360 CCII), ma comunque - anche volendo - non lo potrebbe fare, stante l’attuale disciplina sul processo civile telematico;
c) il termine di sette giorni per il deposito di memorie e documenti assegnato al debitore (art. 41 co. 4 CCI) non può considerarsi perentorio e ciò tanto per l’omessa previsione di una siffatta sanzione processuale, tanto per la natura officiosa dell’accertamento dello stato di insolvenza.
L’udienza celebrata in presenza presso i locali del tribunale è il momento ultimo in cui il debitore non costituito può non solo comparire, ma anche - e soprattutto - esporre e documentare la propria posizione rispetto all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, con la precisazione che tanto l’udienza telematica, quanto l’udienza cartolare precluderebbero al debitore non costituito di mettere a disposizione del tribunale l’indicato apporto documentale che costituisce indispensabile estrinsecazione del diritto di difesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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