Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29686 - pubb. 08/09/2023

Tribunale di Forlì: inammissibile il pagamento integrale del compenso dell’OCC senza previa liquidazione del giudice

Tribunale Forlì, 13 Luglio 2023. Est. Branca.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI - Compenso dell’OCC - Accordo con il debitore - Previsione del pagamento integrale nel corso della procedura - Inammissibilità



È inammissibile un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII che preveda che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del giudice stesso. A differenza di quanto avveniva con il piano del consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell’OCC prevedendo espressamente, all’art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l’omologa, previa verifica dell’integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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