Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29493 - pubb. 18/07/2023

Quando l’errore materiale nella vocatio in ius dell'atto di appello non comporta nullità della citazione

Cassazione civile, sez. II, 10 Luglio 2023, n. 19473. Pres. Bertuzzi. Est. Chieca.


Processo civile - Nullità della citazione - Errore sulle generalità dell'appellato contenuto nella citazione d'appello ed in relata di notifica - Vizi della Vocatio in ius - Riconducibilità - Notifica correttamente avvenuta al procuratore della parte costituita in primo grado - Sanabilità - Affermazione



Qualora l'atto di appello indichi gli estremi della sentenza impugnata e il numero di ruolo generale del procedimento di primo grado, ne riassuma lo svolgimento e contenga delle conclusioni rivolte esclusivamente nei confronti della parte costituita in primo grado, e venga altresì notificato al procurator ad litem della parte costituita nel pregresso grado di giudizio, che ha accettato il piego senza muovere alcuna obiezione, nessun dubbio può sussistere circa la reale destinataria dell’impugnazione, sebbene nella parte dell’atto relativa alla vocatio in jus, per un evidente errore materiale agevolmente riconoscibile ed emendabile all’esito di una lettura globale dell’atto, fosse indicato il nome di un diverso soggetto evocato in giudizio.
[Nel ravvisare una nullità della citazione di secondo grado insusscettibile di sanatoria, in quanto asseritamente riguardante l'editio actionis, la Corte territoriale è pertanto incorsa in un’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta di cui all’art. 164 c.p.c.] (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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