Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29457 - pubb. 08/07/2023

Cessioni in blocco: irrilevante la dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione dei crediti resa dalla cessionaria

Tribunale Lucca, 30 Giugno 2023. Est. Fornaciari.


Cessione credito in blocco T.U.B. – Prova legittimazione ad agire – Omessa produzione del contratto di cessione – Difetto legittimazione cessionario



A fronte della contestazione della titolarità del credito, in particolare sotto il profilo della carenza di prova in merito all’intervenuta cessione in blocco, il creditore deve produrre il relativo contratto, non essendo sufficienti a tal fine né la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, né la dichiarazione della cedente. (Roberto Polloni) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Roberto Polloni


Vai al Massimario ragionato “Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB” >



Con la seconda memoria ex art. 183 cpc, l’opposta si è infatti limitata a produrre un estratto del contratto di 5 pagine su un totale di 95, pressoché totalmente omissato, fra l’altro per ciò che concerne l’ambito della cessione, e recante, solo sull’ultima di tali pagine, unicamente la firma del rappresentante del Banco BPM”.


Testo Integrale