Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29442 - pubb. 06/07/2023

La Corte d'Appello di Venezia sulla esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Appello Venezia, 05 Giugno 2023. Pres. Taglialatela. Est. Marani.


Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Provvedimento di diniego – Reclamo del debitore ex art. 283 e 50 CCII – Contradittorio con i creditori – Parametri del giudizio sulla meritevolezza – Parametri del giudizio sulla colpa grave – Fideiussione – Giudizio di proporzionalità tra debito, patrimonio e redditi – Insufficienza – Valutazione delle ragioni di natura personale dell’indebitamento – Valutazione della condotta dell’istituto di credito – Necessità – Accoglimento del reclamo – Provvedimenti della Corte d’Appello



In tema di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII, il provvedimento reclamato può essere di diverso tipo (e, quindi, diversi sono i potenziali reclamanti) a seconda dell’esito dell’istanza. Invero, può trattarsi: a) del decreto che rigetta l’istanza di esdebitazione; b) del decreto che, a seguito dell’opposizione dei creditori, conferma l’iniziale accoglimento dell’istanza di esdebitazione; c) del decreto che, a seguito dell’opposizione dei creditori, revoca il beneficio inizialmente concesso.


Nel primo caso il debitore ricorrente è l’unico soggetto interessato alla proposizione del gravame, che va proposto – nel contraddittorio con i creditori – alla Corte d’Appello.
Nel merito, fondamentale risulta l’analisi del requisito della meritevolezza del debitore, non essendo previsto il soddisfacimento di condizioni di natura oggettiva (tipicamente il pagamento di una parte del debito maturato, la cui previsione sarebbe illogica in quanto si porrebbe in contraddizione con le finalità dell’istituto).


Appaiono di rilievo per la valutazione del presupposto soggettivo della colpa grave i parametri delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, riferiti alla fase di formazione dell’indebitamento, mentre il compimento di atti di frode o il dolo (id est assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere) rende il debitore immeritevole del beneficio a prescindere da ogni indagine sulle motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’obbligazione.


La colpa grave può configurarsi in tutte le ipotesi in cui il debitore assume il debito in misura spropositata rispetto alla consistenza del proprio patrimonio e della correlata situazione reddituale, in spregio al basilare canone della ragionevolezza in forza del quale non sarebbe plausibile poterlo restituire alla prevista scadenza, mentre il dolo può prefigurarsi allorquando l'anzidetta obbligazione è assunta con la specifica consapevolezza di non poterla adempiere al suo scadere.


La valutazione sulla possibilità di restituire l’obbligazione non può esaurirsi in un giudizio di mera proporzionalità tra ammontare del patrimonio o dei redditi al momento dell’assunzione ed entità del debito, occorrendo indagare anche la sussistenza di ragioni, attinenti la persona del debitore, tali da fargli confidare nell’adempimento dell’obbligo restitutorio (ove così non fosse, perderebbe di rilievo la previsione di legge secondo cui risulta ostativa alla concessione del beneficio non qualunque condotta negligente del debitore bensì quella connotata da una colpa di particolare entità, fermo restando, però, che una sproporzione eclatante può costituire indice sintomatico della immeritevolezza del debitore sovraindebitato).


Qualora si tratti di debito assunto in forza di fideiussione, è essenziale compiere anche un’indagine sui rapporti con il debitore principale e la valutazione di meritevolezza deve essere formulata anche alla luce delle ragioni, di natura personale o patrimoniale, che hanno portato al rilascio della garanzia.


L’indagine sulla colpa grave del debitore deve tener conto, nel caso di debiti di natura bancaria, anche della condotta tenuta dall’istituto di credito. In tal senso appare significativa la previsione del comma 5 secondo cui “ L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.”


Le statuizioni di competenza della Corte d’Appello investita del reclamo ex artt. 238 e 50 CCII, tenuto conto delle specificità del procedimento, sono: - la concessione del beneficio della esdebitazione; - la rimessione degli atti al Tribunale affinché indichi le modalità ed il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell’art. 283, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 ed adotti ogni ulteriore provvedimento relativo alla concessa esdebitazione. (Roberto Artusi Sacerdoti) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Roberto Artusi Sacerdoti


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