Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29336 - pubb. 20/06/2023

Modalità di trasmissione da parte del terzo pignorato della dichiarazione di quantità e ficta confessio circa la sussistenza del credito

Cassazione civile, sez. III, 07 Giugno 2023, n. 16005. Pres. Rubino. Est. Saija.


Pignoramento presso terzi – Comunicazione della dichiarazione – Forma di legge – Mancata osservanza – Conseguenze



La dichiarazione di quantità del terzo pignorato, ex art. 547 c.p.c., che in passato andava necessariamente resa nel corso dell’udienza dinanzi al g.e., è oggi resa mediante comunicazione da inviarsi al creditore procedente come previsto dalla attuale normativa da ultimo modificata con il d.l. n. 132 /2014. La norma prevede quindi oggi appositamente che la detta comunicazione debba pervenire al creditore pignorante in via formale, mediante lettera raccomandata o PEC, allo scopo di snellire la fase procedurale e di sollevare il terzo dall’onere di presenziare in udienza (solo in caso di sua mancanza rendendosi necessaria la comparizione apud iudicem ai sensi del successivo art. 548 comma 2 cpc).


Tale natura della dichiarazione impone che le suddette modalità (raccomandata o PEC) debbano essere strettamente osservate dallo stesso terzo e non siano assolvibili in modo alternativo, di talché qualora la stessa sia effettuata con mezzi diversi da quelli esplicitamente considerati nell’art. 547 c.p.c. la stessa si deve considerare tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 548 comma 2 c.p.c.: in tal caso occorre quindi che il giudice fissi apposita udienza e se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione il credito pignorato si ha per non contestato, secondo il meccanismo della ficta confessio. (Marco Pedrett) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Marco Pedrett


Testo Integrale