Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29277 - pubb. 07/06/2023

Responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia

Tribunale Palermo, 12 Aprile 2023. Est. Romeo.


Responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia - Norme - Applicabilità



L’art. 2051 c.c individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento dannoso.


Nel caso in cui coinvolta è la P.A., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l’ effettivo potere materiale o fisico e, quindi, l’ imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva, invero, muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una “cosa”, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti effettivamente i poteri di vigilanza può evitare, con l’adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità, sicché, laddove l’evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati. (Alessandro Palmigiano) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Alessandro Palmigiano


Testo Integrale