Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29274 - pubb. 07/06/2023

La semplice comunicazione di recapito digitale non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica

Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2023, n. 12958. Pres. Frasca. Est. Iannello.


Notifica alle persone fisiche - Soggetti non obbligati ad avere una PEC - Elezione di domicilio speciale ex art. 47 c.c. presso un indirizzo PEC - "Comunicazione di recapito digitale" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale"). (massima ufficiale)




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