Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29266 - pubb. 06/06/2023
Misure protettive e cautelari nel concordato semplificato
Tribunale Avellino, 23 Marzo 2023. Est. Russolillo.
Concordato semplificato - Misure protettive e misure cautelari - Distinzione
Se non è possibile escludere che anche nella fase anteriore all’omologa del concordato semplificato può presentarsi l’esigenza di evitare che i creditori conseguano determinate utilità attraverso iniziative esecutive individuali, tuttavia, tale esigenza non può essere soddisfatta mediante le misure protettive di cui all'art. 2 CCI, le quali sono invece funzionali al proficuo svolgimento di trattative con i creditori.
Allo scopo di garantire la conservazione degli effetti dello strumento di regolazione della crisi in questione e di precludere ai creditori anteriori la realizzazione del proprio credito nelle forme dell'esecuzione individuale, appare invece idoneo la strumento delle misure cautelari, i cui presupposti sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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