Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29041 - pubb. 20/04/2023
Il Tribunale di Ancona sul giuramento decisorio
Tribunale Ancona, 27 Marzo 2023. Pres., est. Pompetti.
Prova civile - Deferimento del giuramento decisorio - Inammissibilità per difetto del requisito della decisorietà - Fattispecie Prova civile - Deferimento del giuramento decisorio - Inammissibilità per deduzione a prova di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica - Amministratore di fatto Prova civile - Azione ex art. 146 L.F. - Deferimento del giuramento decisorio preordinato alla prova di fatti illeciti - Inammissibilità per violazione dell’art. 2739 c.c.
È inammissibile il giuramento decisorio richiesto su circostanze vertenti su fatti che non comporterebbero automaticamente l’accoglimento della domanda avanzata dal richiedente.
Il giuramento decisorio è inammissibile se le circostanze su cui lo stesso è articolato vertono sull’esistenza di un rapporto giuridico (qual è quello di amministratore di fatto) e non su un fatto storico. La figura dell’amministratore di fatto di una società implica in effetti la stipula di un contratto di mandato, che è un atto negoziale e non già un fatto storico.
La richiesta di deferimento del giuramento decisorio è inammissibile se diretta a far confessare la realizzazione di un comportamento illecito, stante il disposto di cui all’art. 2739 c.c.. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella
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