Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28845 - pubb. 11/03/2023

Revocabilità dell’aggiudicazione fatta ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto

Tribunale Lecco, 01 Febbraio 2023. Est. Tota.


Espropriazione immobiliare – Revocabilità dell’aggiudicazione – Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto – Potere del G.E. – Errore, violenza o dolo – Irrilevanza – Notevole sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo corrente di mercato – Fondamento



La revocabilità dell’aggiudicazione fatta a un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto non è una regola eccezionale applicabile esclusivamente alle vendite con incanto dei beni immobili bensì un principio generale delle procedure per la vendita forzata dei beni del debitore, valido sia nel settore delle esecuzioni individuali sia nel settore dell’esecuzione collettiva (fallimento, concordati liquidatori, liquidazione giudiziale, liquidazione controllata, etc.), indipendentemente dalla natura dei beni oggetto di vendita e indipendentemente dallo status del debitore (imprenditore, professionista o consumatore).


Non trova alcun riscontro nel testo dell’art. 586 c.p.c. ed è smentita dal sistema generale delle vendite forzate risultante dal codice di procedura civile, della legge fallimentare e, ora, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 108 L.F. e 217 CCII) l’opinione di una parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui la “giustizia” del prezzo s’identifica con la “legalità” della sua formazione, cosicché dovrebbe considerarsi sempre “giusto” il prezzo di aggiudicazione che si è formato all’esito di un procedimento di vendita che si svolge secondo le modalità fissate dalla legge e senza anomalie, dato che quando il prezzo di aggiudicazione si determina attraverso lo svolgimento della sequenza procedimentale per come voluta dalla legge il risultato non potrebbe non essere "giusto”.


La norma contenuta nell’art. 586 c.p.c., al pari di quelle contenute nell’art. 108 L.F. e oggi nell’art. 217 CCII, non richiede al giudice di valutare come si sia arrivati al prezzo di aggiudicazione ma impone di verificare se il prezzo raggiunto all’esito della procedura di vendita sia notevolmente inferiore al “giusto prezzo” del bene al momento dell’aggiudicazione, inteso come valore di mercato del bene (artt. 651, 1474 e 2923 cod. civ.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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