Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28712 - pubb. 16/02/2023
Giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo e litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato
Cassazione civile, sez. III, 03 Novembre 2022, n. 32445. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità
In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio. (massima ufficiale)
Testo Integrale