Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28557 - pubb. 18/01/2023
Sovraindebitamento: ammissibile il concordato minore liquidatorio per l’imprenditore individuale cessato
Tribunale Napoli Nord, 03 Gennaio 2023. Est. Ferrara.
Concordato Minore – Imprenditore individuale cessato – Pregressa debitoria d’impresa – Proposta liquidatoria ex art. 74 secondo comma CCII – Ammissibilità
L’imprenditore individuale cessato che abbia maturato debiti d’impresa derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale può accedere alla procedura del concordato minore liquidatorio di cui agli artt. 74 e ss. C.C.I.I., in quanto debitore “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. c) CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) (1)
(1) Nota di Astorre Mancini
La pronuncia si segnala tra le prime decisioni che ammettono l’imprenditore individuale cessato alla procedura di concordato minore liquidatorio, malgrado l’ostacolo rappresentato dal dato letterale dell’art. 33 ultimo comma CCII che nega tale legittimazione.
Essa rappresenta il tentativo, meritevole di segnalazione, di ovviare al problema dell’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese che mantiene a proprio carico, tuttavia, una debitoria d’impresa non definita, spesso rappresentata da debiti fiscali e previdenziali.
Il sistema concorsuale come definito nel nuovo CCII, infatti, sembra lasciare fuori dalle procedure regolatorie e negoziali (ristrutturazione del consumatore o concordato minore liquidatorio) il debitore persona fisica con pregressa debitoria derivante da attività cessata di carattere imprenditoriale o professionale: il permanere di detti debiti, unito alla circostanza della intervenuta cancellazione dal Registro Imprese quale imprenditore individuale, impedirebbe l’accesso sia alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia al concordato minore liquidatorio, malgrado l’art. 2 c.1 lett. c) CCII definisca in via residuale l’area di operatività delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento ad “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Il Tribunale di Napoli Nord, senza peraltro operare alcun riferimento all’art. 33 CCII, ammette l’ex imprenditore persona fisica alla procedura di concordato minore liquidatorio proprio con riferimento all’art. 2 CCII, che rappresenta una norma di chiusura del sistema ed esprime la volontà del legislatore di non lasciare fuori dal perimetro del sovraindebitamento situazioni come quella presa in esame dal giudice napoletano, altrimenti destinate alla sola procedura liquidatoria.
Altri tribunali, come Tribunale di Reggio Emilia 20 ottobre 2022, in questa Rivista, nello stesso senso di ampliare le possibilità di accesso alle procedure negoziali, hanno ammesso l’ex imprenditore cessato alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ex art. 67 CCII, riconoscendo in capo allo stesso la qualità di consumatore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, Mancini & Associati,
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale