Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28346 - pubb. 10/12/2022
Subprocedimento della procedura espropriativa presso terzi in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015
Cassazione civile, sez. III, 25 Luglio 2022, n. 23123. Pres. De Stefano. Est. Rossi.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Natura - Subprocedimento della procedura espropriativa - Struttura e funzione Regole del subprocedimento - Istanza di parte - Contenuto Regole del subprocedimento - Instaurazione del contraddittorio tra le parti e il terzo - Modalità - Conseguenze Regole del subprocedimento - Regime delle preclusioni – Inapplicabilità - Istruttoria - Poteri officiosi del giudice Spese del subprocedimento - Art. 95 c.p.c. - Inapplicabilità - Liquidazione - Necessità - Criterio di soccombenza
Spese del subprocedimento - Liquidazione - Parametri di riferimento - Individuazione
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo postula l'istaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l'istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell'incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all'esecutato e al terzo, non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, lo svolgimento del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo è sottratto al regime delle preclusioni proprio dei giudizi di cognizione ed è rimesso alle determinazioni del giudice dell'esecuzione che, salvi il rispetto del contraddittorio e la tutela effettiva del diritto di difesa delle parti, è legittimato a disporre d'ufficio ogni mezzo di prova ritenuto necessario, anche superando i limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile e le rigide modalità di assunzione prescritte dal codice di procedura civile.
Nell'esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell'espropriazione forzata (sancito dall'art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l'incidente di accertamento), bensì - per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione "ad hoc" e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento - secondo il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l'organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, come disciplinata successivamente alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo vanno liquidate, in via analogica, sulla base della tabella 2 dell'allegato unico del d.m. n. 55 del 2014. (massima ufficiale)
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