Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28299 - pubb. 01/12/2022

Cessione dell’azienda nella composizione negoziata - Il Tribunale di Parma detta le linee guida per la concessione dell’autorizzazione: salvaguardia dei rapporti con partners commerciali e mantenimento dei livelli occupazionali

Tribunale Parma, 04 Novembre 2022. Est. Vernizzi.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Cessione d’azienda – Autorizzazione – Valutazione del tribunale – Requisiti



Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, il giudice, al fine di decidere sulla richiesta di autorizzazione alla cessione dell’azienda ex art. 10 D.L. n. 118/2021, potrà entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell’imprenditore ma anche nel progetto di risanamento in cui la richiesta di autorizzazione si colloca.


La cessione potrà dunque essere autorizzata:


- quando, ad un primo esame, sembri rispondere all’interesse dei creditori valutato mediante il raffronto con il probabile ricavato in sede di liquidazione concorsuale;


- il debitore abbia delineato le concrete modalità operative del progetto di risanamento ed indicato lo stato di avanzamento delle trattative, le modalità della ristrutturazione dell’esposizione debitoria e il grado di consenso dei creditori;


- la cessione risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative;


- sia stato previsto od ipotizzato l’espletamento di una procedura competitiva, la pubblicità e le informazioni da dare a potenziali interessati e sia stata predisposta la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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