Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28188 - pubb. 11/11/2022
Ancora sull’accesso alla liquidazione controllata tramite procedura familiare ex art. 66 CCII
Tribunale Forlì, 20 Ottobre 2022. Pres., est. Vacca.
Liquidazione Controllata - Procedura familiare ex art. 66 CCII - Ammissibilità
Liquidazione Controllata - Ambito oggettivo del patrimonio coinvolto - Universalità dei beni - Sussistenza
Va affermata l'ammissibilità dell'accesso alla procedura di liquidazione controllata tramite ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Tale disposizione, infatti, è collocata tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), anche quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata).
La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non può assumere rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dalle debitrici ricorrenti, non potendosi escludere dei beni dalla procedura liquidatoria. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it
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