Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27738 - pubb. 22/07/2022

Tutela del debitore e dei famigliari nell’esecuzione forzata solo in quanto con lui conviventi

Tribunale Mantova, 01 Luglio 2022. Est. Bernardi.


Espropriazione forzata immobiliare - Tutela del debitore e dei suoi familiari ai sensi dell’art. 560 III co. c.p.c. - Limiti



La norma di cui all’art. 560, comma 3, c.p.c. secondo cui “Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma”, stante la congiunzione “e” presente nel testo deve essere interpretata nel senso che la tutela ivi prevista è assicurata al debitore in quanto tale e anche ai suoi familiari ma solo in quanto con lui conviventi sicché la fattispecie dei familiari che occupino il cespite pignorato senza che vi abiti anche il debitore è estranea alla previsione di legge e rientra nella disciplina generale della detenzione da parte di terzi inopponibile alla procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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