Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27690 - pubb. 12/07/2022
Liquidazione del patrimonio: ai fini dell’apertura va valutata l’economicità della procedura
Tribunale Piacenza, 20 Giugno 2022. Est. Tiberti.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Debitore esclusivamente titolare di redditi da lavoro – Giudizio di ammissibilità – Valutazione di economicità della procedura – Necessità
Va condiviso il principio secondo cui, nella procedura di liquidazione del sovraindebitato – così come, del resto, in tutte le procedure c.d. “minori” di cui alla L. 3/2012 - deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta (conforme, Tribunale di Rimini 22 aprile 2021).
Non possono essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori ed in violazione dei principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale, anche esecutiva/concorsuale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
[n.d.r.]
Fattispecie in cui il debitore, privo di beni mobili e immobili, risultava in grado di mettere a disposizione della procedura di liquidazione esclusivamente una quota del proprio stipendio pari a 100 euro mensili, oltre alla tredicesima, e così, complessivamente, l’importo di 9.600 euro nei 4 anni. Il Giudice, affermando il principio in massima, tenuto conto delle spese di procedura, ha dichiarato comunque aperta la liquidazione fissando la sua durata in anni sei,“al fine di consentire all’unico creditore di raggiungere una ragionevole soddisfacimento del credito, senza che l’attivo della procedura rischi di essere assorbito in larga parte dalle spese di procedura”.
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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