Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27688 - pubb. 12/07/2022
Accordo di composizione della crisi mediante continuazione dell’attività
Tribunale Ferrara, 27 Maggio 2022. Est. Ghedini.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Continuazione dell’attività - Verifiche
L’accordo di composizione della crisi può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione di beni del patrimonio del sovraindebitato o anche tramite la continuazione dell’attività; in quest’ultima ipotesi, il piano dovrà indicare le misure di ristrutturazione, riorganizzazione, ridimensionamento o ampliamento, idonee a riportare equilibrio e dovrà altresì contenere una previsione dei costi e dei ricavi previsti per tutta la durata, così da formulare una attendibile previsione di flussi di cassa idonei non solo a pagare i costi ma anche a soddisfare i creditori.
Anche se la legge non prevede il piano industriale ed il piano finanziario, non vi è dubbio che il piano dovrà inoltre contenere tutti gli elementi informativi idonei a consentire un voto consapevole dei creditori.
In mancanza della attestazione, il Gestore della crisi dovrà verificare tutti i profili sopra indicati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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