Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27001 - pubb. 22/03/2022

Sul privilegio di cui all’art. 2770 c.c. per le spese legali dell'opposizione agli atti esecutivi e per l'intervento nel giudizio di usucapione

Tribunale Mantova, 21 Febbraio 2022. Est. Bernardi.


Esecuzione immobiliare - Spese legali liquidate in favore del creditore vittorioso nell’ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato - Spettanza del privilegio previsto dall’art. 2770 c.c. - Esclusione – Fattispecie

Esecuzione immobiliare - Spese legali del giudizio di cognizione ordinaria promosso da terzi per far accertare la maturata usucapione dei beni sottoposti a esecuzione - Spettanza del privilegio previsto dall’art. 2770 c.c. in favore del creditore ipotecario vittoriosamente intervenuto in giudizio - Esclusione



Non spetta il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. per le spese legali liquidate in favore del creditore vittorioso nell’ambito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso ex art. 617 c.p.c. dal debitore esecutato laddove non sia ravvisabile alcuna utilità, neppure potenziale, nella loro costituzione in giudizio (nel caso di specie l’opposizione è stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio previsto dal primo comma dell’art. 617 c.p.c., vizio questo rilevabile anche d’ufficio dal giudice).

Non spetta il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. per le spese legali liquidate in favore del creditore ipotecario volontariamente intervenuto nel giudizio di cognizione ordinario promosso da un terzo per fare accertare la maturata usucapione in proprio favore dei beni sottoposti a esecuzione da parte del predetto creditore in quanto atto non strettamente conservativo, estraneo al procedimento esecutivo e finalizzato sostanzialmente a realizzare l’esclusivo interesse di costui a far valere la esistenza e la validità dell’ipoteca iscritta sul cespite ipotecato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Ufficio Esecuzioni

 

Il Giudice dell’Esecuzione,

- letti gli atti del procedimento esecutivo immobiliare n. 51/13 R.G.E. e sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 17-2-2022, così provvede:

- esaminato il ricorso presentato da Associazione Regionale Allevatori della Lombardia in data 5-1-2022 ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. con cui si chiede che il progetto di riparto predisposto il 24-11-2021 dalla professionista delegata dott. D. S. D. preveda il riconoscimento della natura privilegiata, ai sensi dell’art. 2770 c.c., al credito di € 3.310,62 quale importo liquidato a titolo di spese legali nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione rubricato al n. 4699/14 e definito con sentenza del Tribunale di Mantova n. 355/17 del 3-4-2017;

- osservato che G. G., in data 5-1-2022, ha presentato ricorso di identico tenore sempre concernente il credito per spese legali liquidate in suo favore nel giudizio di opposizione definito con la predetta sentenza;

- rilevato che, con istanza del 14-2-2022, Juliet s.p.a. (quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l.) ha chiesto la modifica del progetto di distribuzione in questione con riconoscimento della natura privilegiata all’importo di € 12.097,47 per spese legali liquidate a) nell’ambito del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Mantova n. 355/17 e sopra menzionato (spese pari a € 4.038,83) e b) in relazione al giudizio proposto da un terzo estraneo al procedimento esecutivo e volto a far accertare l’acquisto per usucapione di taluni dei cespiti pignorati, rubricato al n. 1414/19 e definito dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 910 del 29-9-2021 (spese pari a € 8.058,64);

- rilevato che, con atto del 9-2-2022, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che, per effetto della normativa introdotta dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 convertito con legge n. 69/2021, alcune cartelle sono state stralciate sicché il credito garantito da privilegio ex art. 2775 c.c. a carico di G. G. si è ridotto a € 12.668,48;

- osservato che la sentenza n. 335/17 emessa dal Tribunale di Mantova concerne un giudizio promosso dai debitori esecutati G. G. e F. B., ai sensi dell’art. 617 c.p.c., volto a far dichiarare la nullità della consulenza tecnica espletata nell’ambito del procedimento esecutivo n. 51/13 (per asserita violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del principio di parità processuale), giudizio nell’ambito del quale si erano costituiti, tra gli altri, Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, G. G. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in proprio e in nome e per conto di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. (cui è succeduta Siena NPL 2018 s.r.l.) e conclusosi con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e di condanna dei debitori alla rifusione delle spese di lite in favore di tutti i creditori ivi costituitisi (oltre a quelli sopra indicati erano stati parte anche Capa Ferrara soc. coop. agr., Ital.com s.p.a. e A.B.S. Italia s.r.l.);

- rilevato che il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Mantova n. 910 del 29-9-2021 riguarda un giudizio di cognizione ordinaria promosso da F. G. nei confronti dei debitori sopra menzionati e diretto a far accertare l’acquisto per usucapione di alcuni dei cespiti oggetto del presente procedimento esecutivo,  giudizio in cui erano volontariamente intervenuti Siena NPL 2018 s.r.l. (creditore con diritto di ipoteca sui cespiti pignorati) nonché V&V Immobiliare s.r.l. (società che si era resa aggiudicataria di parte dei beni oggetto della presente esecuzione) e conclusosi con il rigetto della domanda attorea e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei due soggetti intervenuti; 

- considerato che il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva (v. Cass. 10-2-2020 n. 3020);

- considerato, quanto alle pretese di collocazione privilegiata delle spese di lite liquidate in favore dei tre creditori istanti in forza della sentenza del Tribunale di Mantova n. 355/17 del 3-4-2017, che non può ravvisarsi alcuna utilità, neppure potenziale, nella loro costituzione nel giudizio promosso dagli esecutati ex art. 617 c.p.c., posto che l’opposizione è stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio previsto dal primo comma di tale norma, vizio questo rilevabile anche d’ufficio dal giudice;

- considerato, quanto alla richiesta di collocazione privilegiata del credito avanzata da Juliet s.p.a. e fondata sulla sentenza del Tribunale di Mantova n. 910 del 29-9-2021, che essa non possa trovare accoglimento atteso che l’intervento volontario nel giudizio di cognizione ordinaria promosso da terzi per fare accertare l’usucapione dei beni sottoposti a esecuzione da parte di Juliet s.p.a. è un atto non strettamente conservativo, estraneo al procedimento esecutivo e finalizzato sostanzialmente a realizzare l’esclusivo interesse della predetta società a far valere la esistenza e la validità dell’ipoteca iscritta laddove il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., norma questa di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto (cfr. Cass. 19-12-2016 n. 26101; Cass. 9-2-2001 n. 1837);

- considerato, pertanto, che le richieste formulate dai creditori Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, G. G. e Juliet s.p.a. (quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l.) non possono trovare accoglimento mentre il progetto di distribuzione dovrà essere predisposto tenendo conto del minor credito vantato da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese;

 

p.t.m.

- rigetta le istanze formulate dai creditori Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, G. G. e Juliet s.p.a. e dispone che il professionista delegato predisponga il progetto di distribuzione tenendo conto del minor credito vantato da Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo quanto precisato con nota del 9-2-2022;

- nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova, 21 febbraio 2022. 

Il G. E.

dott. Mauro P. Bernardi