Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26420 - pubb. 14/01/2022

Quando il debitore che si opponga all'esecuzione forzata invocando il beneficium excussionis viene meno al dovere di buona fede

Tribunale Vicenza, 04 Ottobre 2021. Est. Limitone.


Esecuzione forzata immobiliare – Società – Beneficium excussionis – Opposizione – Eccessivo ritardo nella sua proposizione – Condotta contraria a correttezza e buona fede – Sussistenza



Il debitore che si opponga all'esecuzione forzata invocando il beneficium excussionis dopo quattro anni dal pignoramento viene senz'altro meno al dovere di buona fede nell'interpretazione (art. 1366 c.c.) e nell'esecuzione del contratto sociale e delle sue conseguenti obbligazioni (ex art. 1375 c.c.), unitamente alla violazione del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) che gli imponeva di opporsi per tempo all'esecuzione forzata (in tesi vanamente intrapresa nei confronti del socio escusso intempestivamente), ove vi fossero state concrete possibilità di agire esecutivamente su ipotetici beni sociali, evitando un sensibile dispendio di risorse giudiziarie, amministrative, consulenziali, e di ausiliari di giustizia, e non dopo ben quattro anni, e a procedura giunta alla fase della vendita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Proc. n. 731/2015.

Il G.E., sciogliendo la riserva,

ritenuto che nel caso concreto non possa essere invocato il beneficium excussionis, atteso che:

a) l’attività della Pi. (oggetto sociale), al momento del pignoramento, era già cessata da tre anni (v. all. 3 della memoria Euroservice X. srl);

b) dagli atti risulta che la società non possedesse altri beni utilmente aggredibili (cfr. la Visura CERVED in atti);

c) nel solo 2013 la società aveva già subito n. 27 protesti;

d) l’opponente non ha neppure indicato quali beni sociali fossero utilmente aggredibili, né tuttora lo ha fatto a distanza di 4 anni;

e) a fronte della prova indiziaria (né poteva essere diversa, con la società inattiva da tre anni) fornita dal creditore circa l'assenza di beni aggredibili di proprietà della società, il debitore opponente (unico ad opporsi all’esecuzione tra gli esecutati, è bene evidenziarlo), non ha fornito alcuna smentita circa l'eventuale presenza di beni societari, venendo meno al proprio onere probatorio in risposta all'assolvimento dell'onere da parte avversa;

f) va comunque rilevato che il debitore che si opponga all'esecuzione forzata invocando il beneficium excussionis dopo quattro anni dal pignoramento viene senz'altro meno al dovere di buona fede nell'interpretazione (art. 1366 c.c.) e nell'esecuzione del contratto sociale e delle sue conseguenti obbligazioni (ex art. 1375 c.c.), unitamente alla violazione del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) che gli imponeva di opporsi per tempo all'esecuzione forzata (in tesi vanamente intrapresa nei confronti del socio escusso intempestivamente), ove vi fossero state concrete possibilità di agire esecutivamente su ipotetici beni sociali, evitando un sensibile dispendio di risorse giudiziarie, amministrative, consulenziali, e di ausiliari di giustizia, e non dopo ben quattro anni, e a procedura giunta alla fase della vendita;

g) se si unisce questa considerazione a quella per cui l'opponente è stato il solo ad avere reagito così tardi all'esecuzione, mentre gli altri tre soci nulla hanno mai eccepito, la violazione del dovere di correttezza e di buona fede rifulge solarmente, la qual considerazione giustifica, quanto meno, la condanna alle spese di soccombenza;

ritenuto che l’opposizione relativa al ritardo nel deposito della nota di trascrizione sia stata proposta fuori termine, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi;

ritenuto tutto ciò assorbente, nella presente fase cautelare, rispetto alle questioni inerenti l’intervento di AMCO, che comunque non potrebbero condurre alla sospensione dell’esecuzione forzata;

P.Q.M.

Visti gli artt. 615, 617, 96, co. 3, c.p.c.;

rigetta l’istanza di sospensione;

condanna l’opponente al pagamento delle spese di questa fase, che si liquidano in complessivi e forfetari € 1.500,00 per ogni parte costituita, oltre agli accessori di legge;

fissa per l’introduzione del giudizio di merito il termine di 60 gg.

Vicenza, 27.9.2021.