L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26329 - pubb. 22/12/2021

Nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c. nel giudizio arbitrale

Tribunale Palermo, 25 Ottobre 2021. Est. Ajello.


Arbitrato - Curatore speciale - Nomina



Se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio già penda dinnanzi agli stessi. (1) (Marco Culmone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Marco Culmone



Il testo integrale


(1) Con provvedimento pubblicato il 25 ottobre 2021 il Presidente della V sezione civile del Tribunale di Palermo rigettava il ricorso in volontaria giurisdizione del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, il quale, versando in una situazione di conflitto di interessi, chiedeva la nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c. L’istanza veniva presentata in pendenza di un procedimento arbitrale instaurato innanzi un collegio di arbitri, nominati come previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto della S.r.l. anzidetta, al fine di decidere una controversia riguardante l’impugnazione di una delibera adottata il 4 agosto 2021.

Nel motivare il rigetto il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.

Pertanto, se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio già penda dinnanzi agli stessi.

La giurisprudenza sul tema è assai carente. Un primo problema interpretativo discende dalla lettera dell’art. 80 c.p.c.: infatti, se da un lato l’art. 78 c.p.c. chiaramente individua i casi in cui deve essere nominato il curatore speciale, dall’altro il legislatore indica genericamente competenti a disporne la nomina il giudice di pace o il presidente dell’ufficio giudiziario innanzi al quale s’intende proporre la causa.

Se per le nomine ante causam tale regola del Codice di procedura civile non ha destato dubbi interpretativi circa la sua applicazione, in corso di causa, anche al di là della materia arbitrale, il silenzio del legislatore ha condotto a domandarsi se, al presentarsi dei presupposti di cui art. 78 c.p.c., fosse competente a pronunciarsi il giudice innanzi cui pende la causa ovvero pur sempre il presidente dell’ufficio giudiziario, dinanzi al quale allora dover presentare una apposita e separata istanza.

Un primo arresto significativo al riguardo è quello offerto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.7362 del 2015 con cui, oltre all’applicabilità dell’art. 78 c.p.c. in pendenza del giudizio, la Corte ha ritenuto che l’idea per cui la nomina del curatore debba essere affidata ad un procedimento esterno rispetto al giudizio di merito risulterebbe in assoluta contraddizione con la sua funzione, che è quella di sopperire al difetto di capacità processuale riguardo ad un giudizio pendente e, quindi, di garantire che il processo proceda ritualmente.

Analogamente, quanto al rito arbitrale, con la decisione del 16 febbraio 2017 il Presidente del Tribunale di Bologna ha riconosciuto la competenza in capo al collegio arbitrale, ove si configurino i presupposti di cui art. 78 c.p.c., di nominare il curatore speciale pendente iudicio.

La decisione in commento del Presidente della V sezione civile del Tribunale di Palermo, facendo espresso richiamo all’anzidetta sentenza della Suprema Corte, contribuisce a consolidare il principio processuale illustrato e conferma la posizione del Tribunale di Bologna, pur senza richiamarla. (Marco Culmone)


Testo Integrale